Se nel quadro di un PSR vengono attuati provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, provvedimenti edilizi secondo il capitolo 4 o provvedimenti supplementari nell’ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti vengono aumentate del 50 per cento.44
Per i costi computabili in virtù dell’articolo 49 lettere b–g, si applicano le seguenti aliquote di contributo:
per cento | |
a. zona di pianura | 34 |
b. zona collinare e zona di montagna I | 37 |
c. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione | 40 |
I costi computabili di cui al capoverso 2 vengono ridotti per provvedimenti di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettere b ed e.45
La riduzione in termini percentuali dei costi computabili è stabilita nell’allegato 7.