I mutui devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, quelli concessi in virtù della cessazione della gestione dell’azienda al più tardi entro 10 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia al più tardi 2 anni dopo il primo pagamento parziale.
Il Cantone fissa il termine per il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1. A tal fine tiene conto delle possibilità economiche del mutuatario.
In caso di difficoltà finanziarie il mutuatario può richiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso. Va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1.
Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento durante il periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.