Per spese computabili s’intendono le spese nell’ambito dell’articolo 1a capoverso 1, effettivamente occasionate e necessarie per la realizzazione degli scopi prefissati dai provvedimenti della promozione dello smercio.
Sono computabili le spese del personale, comprese le spese del posto di lavoro direttamente imputabili al progetto. La portata della computabilità può essere limitata.
Sono computabili solo le spese direttamente collegate alla realizzazione dei progetti e necessarie per l’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1a capoverso 1.
Non sono computabili, in particolare, le uscite seguenti:
riserve, accantonamenti e ammortamenti;
spese e gettoni di presenza degli enti promotori che non sono direttamente necessarie per l’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1a capoverso 1;
costi per assunzione di personale, formazione e perfezionamento professionale interni nonché manifestazioni per il personale;
contributi dei membri.