L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo delle spese computabili.
L’UFAG stabilisce l’importo dell’aiuto finanziario in base all’attribuzione dei fondi giusta gli articoli 13 e 13a nonché alla valutazione delle domande secondo l’articolo 13b.
Può derogare all’aliquota massima di cui al capoverso 1 per provvedimenti finalizzati alla creazione dell’immagine in occasione di grandi eventi internazionali d’importanza nazionale.