L’UFAG fissa in un’ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG.
Art. 19 – UFAG
Art. 1945
UFAG
- 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20163329).
- Percorso della struttura
- Capitolo 3: Disposizioni d’esecuzione Sezione 1: Compiti e competenze
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.03.2024
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Art. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3329). UFAG L’UFAG fissa in un’ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1
- SR-Nummer
- SR 916.121.10
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 07.12.1998
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale