Per materiale standard si intende il materiale di moltiplicazione:
che presenta l’identità e la purezza della varietà;
destinato:
alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve,
alla produzione di uve
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale standard; e
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.