Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:
varietà: un insieme vegetale di un taxon botanico del rango noto più basso il quale, sia che adempia o meno le condizioni imposte per la concessione di un diritto di costituzione, può essere:
definito mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un determinato genotipo o da una determinata combinazione di genotipi,
distinto da un qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri,
considerato un’unità, tenuto conto che può essere riprodotto conforme;
varietà sperimentale: una varietà annunciata per l’ammissione nel catalogo delle varietà;
varietà distinta: una varietà:
che si distingue nettamente per una o più caratteristiche importanti da qualsiasi altra varietà nota, indipendentemente dall’origine, artificiale o naturale, della varietà iniziale da cui deriva,
le cui caratteristiche possono essere riconosciute e descritte con precisione;
varietà sufficientemente omogenea: una varietà le cui piante, salvo rare aberrazioni, sono simili o geneticamente identiche per tutte le caratteristiche pertinenti, tenuto conto delle peculiarità del loro sistema di riproduzione;
varietà stabile: una varietà che rimane conforme alla definizione delle sue caratteristiche iniziali dopo che si è moltiplicata o alla fine di ogni ciclo se il costitutore ha definito un ciclo particolare di moltiplicazione;
varietà nota: una varietà che:
è ammessa nel catalogo delle varietà o per la quale è in corso una procedura di ammissione,
è ammessa in un catalogo nazionale di un altro Paese o in un catalogo internazionale o per la quale è in corso una procedura di ammissione, nella misura in cui esista con tale Paese o con l’organizzazione internazionale un accordo di riconoscimento reciproco delle disposizioni relative all’ammissione delle varietà in vista della loro commercializzazione o delle disposizioni relative alla protezione delle novità vegetali,
è stata ammessa nel catalogo delle varietà, in un catalogo di un altro Paese o in un catalogo internazionale di cui al numero 2.