Un prodotto fitosanitario è omologato, su domanda, se:
le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti in esso contenuti adempiono le esigenze di cui all’articolo 11;
adempie le esigenze di cui all’articolo 12 e, se del caso, di cui all’articolo 13; e
non contiene coformulanti secondo l’articolo 8.
Può chiedere o ottenere un’omologazione soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati di diritto internazionale.