Si intende per:
concime: sostanza, preparato o microrganismo la cui funzione è apportare sostanze nutritive alle piante o ai funghi o migliorare l’efficacia nutrizionale;
fabbricante:
persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che produce o fabbrica un concime oppure che è designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini dell’osservanza della presente ordinanza,
è considerato fabbricante anche chi acquista concimi in Svizzera e li mette in commercio:
sotto il proprio nome, senza indicare il nome del fabbricante originario
sotto il proprio nome commerciale
in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, oppure
per un’altra utilizzazione,
è considerato fabbricante esclusivo chi fa fabbricare un concime da terzi in Svizzera e ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera;
importatore: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che importa un concime proveniente dall’estero;
distributore: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che acquista un concime in Svizzera e lo mette in commercio;
richiedente: persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che presenta una domanda di autorizzazione;
messa in commercio:cessione o trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un concime all’interno della Svizzera;
autorizzazione: atto amministrativo mediante il quale l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) autorizza la messa in commercio di un concime previa valutazione;
registrazione: registrazione di un concime nel registro dei prodotti;
imballaggio: involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, movimentare e distribuire concimi;
fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio;
concime fogliare: concime destinato a essere applicato sulle foglie delle piante in vista dell’assorbimento delle sostanze nutritive attraverso l’apparato fogliare.
Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/100911, a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:12
UE | Svizzera |
|---|---|
a. Espressioni in francese: | |
fertilisant | engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a |
éléments nutritifs | éléments fertilisants |
mise à disposition sur le marché | mise en circulation au sens de l’art. 2, al. 1, let. f |
b. Espressioni in tedesco: | |
Düngeprodukt, Dümgemittel | Dünger |
Bereitstellung auf dem Markt | Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f. |
organisches Material | organische Substanz |
Gärrückstände | Gärgut |
c. Espressioni in italiano: | |
prodotto fertilizzante | concime ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a |
nutriente | sostanza nutritiva |
messa a disposizione sul mercato | messa in commercio ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. f |
materia secca | sostanza secca |