L’UFAG è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni emanate in virtù di essa, purché interessino organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per le piante agricole coltivate e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.
L’UFAM è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni emanate in virtù di essa, purché interessino organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per gli alberi e gli arbusti forestali.
Se l’esecuzione riguarda entrambi i settori di competenza menzionati nei capoversi 1 e 2, l’UFAG decide con il consenso dell’UFAM.
L’UFAG assicura il coordinamento e i contatti nel settore della salute dei vegetali a livello internazionale.
L’UFAG e l’UFAM collaborano per assicurare un’esecuzione uniforme e coerente della presente ordinanza.