La presente ordinanza disciplina:
il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento;
il sostegno di misure zootecniche.
Disciplina altresì:
l’utilizzo di dati per scopi scientifici;
i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
l’immissione in commercio di animali da allevamento nonché di sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati;
l’importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali.