Hanno diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione le organizzazioni di allevamento riconosciute.
Sono versati aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo per la conservazione delle razze svizzere di cui all’articolo 34 lettera a soltanto a organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono anche aiuti finanziari ai sensi della sezione 2.