La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell’animale.
Art. 4 – Momento della pesatura
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Art. 4
Momento della pesatura
- Contesto dell’atto
- SR 916.341.1 · OPeM · Ordinanza · Consolidation: 916.341.1 - 2020-01-01
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2020
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Testo del documento1
Articoli13
Art. 1 – Campo d’applicazioneArt. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina. 2 Non si applica alla determinazione del peso d…
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Art. 2 – Obbligo di determinazione del peso di macellazioneArt. 2 Obbligo di determinazione del peso di macellazione 1 Il peso di macellazione viene determinato dal macello. 2 Cantoni e Comuni possono delegare a terzi la determinazione del peso di macellazione.
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Art. 3 – Preparazione per la pesaturaArt. 3 Preparazione per la pesatura Prima della pesatura devono essere svolte, nell’ordine indicato, le operazioni seguenti: a. le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo sono presentate al controllo delle…
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Art. 4 – Momento della pesaturaArt. 4 Momento della pesatura La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell’animale.
Articolo attuale
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Art. 5 – Strumenti di misurazioneArt. 5 Strumenti di misurazione Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso di macellazione sono conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006RS 941.210 sugli strumenti di misurazi…
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Art. 6 – Carcasse di animali delle specie bovina ed equinaArt. 6 Carcasse di animali delle specie bovina ed equina Dalle carcasse di animali delle specie bovina ed equina devono essere asportate le seguenti parti: a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e…
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Art. 7 – Carcasse di animali delle specie ovina e caprinaArt. 7 Carcasse di animali delle specie ovina e caprina Dalle carcasse di animali delle specie ovina e caprina devono essere asportate le seguenti parti: a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la…
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Art. 8 – Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adultiArt. 8 Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti 1 Dalle carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, devono essere asportate le seguenti parti…
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Art. 9 – Carcasse di scrofe madri e verri adultiArt. 9 Carcasse di scrofe madri e verri adulti 1 Dalle carcasse di scrofe madri e verri adulti devono essere asportate le seguenti parti: a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra…
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Art. 10 – Divieto di asportare altre partiArt. 10 Divieto di asportare altre parti Prima della pesatura è vietato asportare parti diverse da quelle menzionate negli articoli 6–9.
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Art. 11Art. 11 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3671). Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3671).
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Art. 12 – EsecuzioneArt. 12 Esecuzione 1 Il controllo della determinazione del peso di macellazione è di competenza dell’organizzazione incaricata secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera abis dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul besti…
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Art. 13 – Entrata in vigoreArt. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
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Art. 4 Momento della pesatura La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell’animale.
- SR-Nummer
- SR 916.341.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 07.04.2017
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale