La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell’animale.
Art. 4 – Momento della pesatura
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Art. 4
Momento della pesatura
- Contesto dell’atto
- SR 916.341.1 · OPeM · Ordinanza · Consolidation: 916.341.1 - 2020-01-01
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2020
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Art. 4 Momento della pesatura La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell’animale.
- SR-Nummer
- SR 916.341.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 07.04.2017
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale