Gli alimenti e l’acqua per l’abbeveramento non devono pregiudicare la salute degli animali e la qualità del latte. Si possono utilizzare unicamente alimenti per animali puliti, non avariati e ineccepibili dal profilo igienico.
L’allegato 1 elenca gli alimenti vietati o il cui impiego è soggetto a restrizioni per gli animali tenuti nelle stalle del bestiame da latte.