Art. 62 – Disposizioni esecutive, finali e transitorie
Art. 62142
- 142 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Abrogato dall’all. n. 8 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 20121757).
- Percorso della struttura
- VII. Disposizioni esecutive, finali e transitorie
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
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Art. 62 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Abrogato dall’all. n. 8 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757). Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Abrogato dall’all. n. 8
- SR-Nummer
- SR 916.40
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 01.07.1966
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale