Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.
Art. 105a – Obbligo di notifica
Art. 105a403
Obbligo di notifica
- 403 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487).
- Percorso della struttura
- Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose Sezione 3a: Morva
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 105a Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). Obbligo di notifica Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva. Titolo te
- SR-Nummer
- SR 916.401
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 27.06.1995
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale