Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte.
Art. 251 – Sorveglianza
Art. 251665
Sorveglianza
- 665 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).
- Percorso della struttura
- Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 4: Epizoozie da combattere Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 251 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Sorveglianza Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è ob
- SR-Nummer
- SR 916.401
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 27.06.1995
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale