I detentori di animali possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici.
I detentori di animali, i trasportatori e le imprese del commercio di animali possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici; durante la loro durata di validità secondo l’articolo 12a OFE79 possono completarli.
...80
Gli organi di polizia, come pure gli organi di controllo che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all’UFAG l’accesso a eTransit. Dopo l’approvazione della domanda, possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici.
Il numero d’identificazione di cui all’articolo 51 funge da codice per la consultazione del certificato d’accompagnamento elettronico. L’utente deve procurarsi autonomamente tale codice.
Per svolgere i loro compiti, l’UFAG, l’USAV e i servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali, di derrate alimentari e di agenti terapeutici possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l’articolo 12a OFE.81