L’attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.
Il controllo ufficiale degli alimenti per animali attua la presente ordinanza per quanto riguarda:
il piano di pulizia per il trasporto e l’immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali secondo l’articolo 32b capoverso 2 lettera b;
gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che devono effettuare una notifica secondo l’articolo 32c capoversi 2 e 3 seconda frase;
gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali che devono essere registrati secondo l’articolo 32d capoverso 2 seconda frase;
gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 32e capoversi 2 e 3 seconda frase.