SR 1–9 Diritto nazionale Nationale SR-Systematik · Bundesrecht, Bundesgesetze und Verordnungen. Leggi federali Ordinanze
Art. 8 – Certificati sanitari Articolo Collegamenti Commenti Proponi tag Monitora le modifiche Aggiungi al dossier Assegna tag privati Aggiungi ai preferiti Confronta i limiti Monitora le modificheScegli esplicitamente se questa destinazione giuridica va monitorata personalmente o nello spazio condiviso del team. Apri il centro di monitoraggioChiudi Seleziona un dossierScegli il dossier personale per questo contenuto. AnnullaAggiungi Tag privatiQuesta assegnazione è visibile solo a te. Crea un tag privatoAnnullaSalva assegnazione Art. 8Certificati sanitari(art. 21 e 39 lett. d OITE-PT)I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6. Articolo precedenteArt. 7 – Identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animaliArticolo successivoArt. 9 – Stazioni di quarantena Contesto dell’atto SR 916.443.106 · OITE-PT-DFI · Ordinanza · Ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI) Percorso della struttura Lingua Italiano (it) Stato dei dati 14.05.2026 Versioni linguistiche disponibili Deutschde Françaisfr Italianoit Seleziona versione dell’articolo Le versioni attuali e storiche restano separate e accessibili in modo permanente. La versione selezionata si apre automaticamente. Versione Versione attuale · 14.05.2026 Versione del 03.03.2026 Versione del 06.02.2026 Versione del 21.11.2025 Versione attuale · 14.05.2026 Versione del 03.03.2026 Versione del 06.02.2026 Versione del 21.11.2025 Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti. Tu() Community Pubblico Categorie di valutazione
Art. 8Certificati sanitari(art. 21 e 39 lett. d OITE-PT)I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6.
Art. 8Certificati sanitari(art. 21 e 39 lett. d OITE-PT)I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6.