L’importatore è tenuto a notificare preventivamente al veterinario cantonale, al più tardi dieci giorni prima, l’importazione delle partite dei seguenti animali e prodotti animali:
sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina;
animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi;
api mellifere europee (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.).