Gli enti di certificazione devono:
essere accreditati per la loro attività ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199621 sull’accreditamento e sulla designazione;
disporre di un’organizzazione ben definita nonché di una procedura di certificazione e di vigilanza (procedura di controllo standard) nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
disporre delle competenze tecniche, dell’equipaggiamento e dell’infrastruttura necessari allo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione conformemente alla presente ordinanza;
disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso di conoscenze tecniche sufficienti riguardanti la produzione animale e sufficientemente a conoscenza dei metodi di produzione vietati in Svizzera giusta l’articolo 2 capoverso 4;
garantire che i loro collaboratori possiedano le qualifiche, la formazione e l’esperienza necessarie nell’ambito della produzione animale in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare;
essere indipendenti e liberi da ogni conflitto d’interesse per quanto riguarda l’attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza;
disporre di un’adeguata normativa per l’autonomia e la rotazione dei controllori; e
garantire che le gravi irregolarità vengano comunicate immediatamente e in maniera esaustiva all’UFAG.