(art. 20 cpv. 2 LFo)
I Cantoni emanano prescrizioni per la pianificazione della gestione forestale. Esse definiscono segnatamente:
i tipi di piani e il loro contenuto;
i responsabili della pianificazione;
gli obiettivi della pianificazione;
le modalità per il conseguimento e l’utilizzazione delle basi di pianificazione;
la procedura di pianificazione e di controllo;
il riesame periodico dei piani.
Nei documenti di pianificazione forestale si registrano almeno le condizioni stazionali, le funzioni della foresta nonché la loro ponderazione.
Nel caso di pianificazioni d’importanza sovraziendale, i Cantoni provvedono affinché la popolazione:
sia informata sugli scopi e sul decorso della pianificazione;
possa partecipare adeguatamente;
possa prenderne visione.
4 Nei loro piani direttori, i Cantoni tengono conto dei risultati d’incidenza territoriale della pianificazione forestale.36