L’impiego eccezionale di sostanze pericolose per l’ambiente nelle foreste è retto dall’ordinanza del 18 maggio 200542 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Art. 25 – Impiego di Sostanze pericolose per l’ambiente
Confronta i limiti
Art. 2541
- 41 Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della L sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).
- 42 RS 814.81
- Percorso della struttura
- Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta Sezione 3: Impiego di Sostanze pericolose per l’ambiente
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.08.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Contenuti di questo atto
Testo del documento1
Articoli77
1Capitolo 1: Definizioni
Art. 1 – ForestaArt. 1 Foresta 1 I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta: a. superficie, incluso un margine idoneo: 200–800 m2 RU 1993 706; RU 1993 706 b.…
Link diretto
Art. 2 – Pascoli alberatiArt. 2 Pascoli alberati I pascoli alberati sono superfici che servono all’allevamento di bestiame nonché alla selvicoltura sulle quali si alternano, in guisa di mosaico, estensioni boschive e pascoli aperti.
Link diretto
Art. 3 – Impianti di sbarramento e terreni antistantiArt. 3 Impianti di sbarramento e terreni antistanti 1 Gli impianti di sbarramento sono costruzioni che, impedendo all’acqua di scorrere in via naturale, formano l’accumulamento. 2 Per terreno immediatamente antistante a…
Link diretto
1Capitolo 2: Protezione delle foreste da interventi nocivi
2Sezione 1: Dissodamento
Art. 4 – DefinizioneArt. 4 Definizione Non si considera dissodamento: a. l’impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali; b. l’attribuzione di una foresta a zona p…
Link diretto
Art. 5 – Autorizzazione di dissodamento, deposito pubblicoArt. 5 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). Nuovo testo…
Link diretto
Art. 6 – Collaborazione tra l’UFAM e i CantoniArt. 6 Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). Nuovo testo…
Link diretto
Art. 7 – Decisione di dissodamentoArt. 7 Decisione di dissodamento 1 La decisione di dissodamento si pronuncia su: a. le superfici dei dissodamenti autorizzati e di quelli rifiutati, come pure i fondi interessati, con indicazione delle loro coordinate;…
Link diretto
Art. 8 – Compenso in naturaArt. 8 Compenso in natura Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). 1 Il compenso in natura è fornito con la costituzione di una superficie forestale delle stesse…
Link diretto
Art. 8a – Zone con superficie forestale in crescitaArt. 8a Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Zone con superficie fores…
Link diretto
Art. 9 – Preservazione delle terre coltive e delle zone di pregio ecologico o paesistico particolareArt. 9 Preservazione delle terre coltive e delle zone di pregio ecologico o paesistico particolare Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Nuovo testo giusta la…
Link diretto
Art. 9a – Rinuncia al rimboschimento compensativoArt. 9a Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Rinuncia al rimboschiment…
Link diretto
Art. 10Art. 10 Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983).
Link diretto
Art. 11 – Menzione nel registro fondiario e comunicazioneArt. 11 Menzione nel registro fondiario e comunicazioneRU 1993 706 RU 1993 706 1 Su indicazione dell’autorità competente secondo l’articolo 6 capoverso 1 LFo, nel registro fondiario va iscritto l’obbligo di: Nuovo testo…
Link diretto
2Sezione 2: Accertamento del carattere forestale
Art. 12 – Decisione d’accertamento del carattere forestaleArt. 12 Decisione d’accertamento del carattere forestale Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lu…
Link diretto
Art. 12a – Delimitazione di margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabiliArt. 12a Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Delimitazione di margini…
Link diretto
2Sezione 3: Circolazione di veicoli a motore
Art. 13Art. 13 1 I veicoli a motore possono circolare su strade forestali a scopo di: a. salvataggio; b. controlli di polizia; c. esercitazioni militari; d. realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi natural…
Link diretto
2Sezione 4: Edifici e impianti in foresta
Art. 13a – Edifici e impianti forestaliArt. 13a Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Edifici e impianti fores…
Link diretto
Art. 14 – Coinvolgimento delle autorità forestali cantonaliArt. 14 Coinvolgimento delle autorità forestali cantonali Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1983). Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° l…
Link diretto
1Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali
Art. 15 – Gestione dei rischi legati a catastrofi naturaliArt. 15 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione de…
Link diretto
Art. 16 – Dati di baseArt. 16 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione de…
Link diretto
Art. 17 – Provvedimenti di pianificazione del territorioArt. 17 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua , in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione d…
Link diretto
Art. 17a – Provvedimenti organizzativiArt. 17a Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d…
Link diretto
Art. 17b – Provvedimenti biologici e tecnici e aree di ritenzioneArt. 17b Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d…
Link diretto
1Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta
2Sezione 1: Gestione della foresta
Art. 18 – Pianificazione forestaleArt. 18 Pianificazione forestale 1 I Cantoni emanano prescrizioni per la pianificazione della gestione forestale. Esse definiscono segnatamente: a. i tipi di piani e il loro contenuto; b. i responsabili della pianificaz…
Link diretto
Art. 19 – Provvedimenti selvicolturaliArt. 19 Provvedimenti selvicolturali 1 Sono provvedimenti selvicolturali tutti gli interventi di cura che contribuiscono a conservare o a ripristinare la continuità e la qualità del popolamento. 2 I provvedimenti di cur…
Link diretto
Art. 20 – Taglio rasoArt. 20 Taglio raso 1 Per taglio raso si intende lo sgombero completo o quasi di un popolamento, in conseguenza del quale si instaurano sulla superficie tagliata condizioni ecologiche simili a quelle dei terreni aperti,…
Link diretto
2Sezione 2: Materiale di riproduzione forestale
Art. 21 – Produzione e utilizzazioneArt. 21 Produzione e utilizzazione 1 I Cantoni provvedono all’approvigionamento con materiale di riproduzione forestale appropriato. 2 L’autorità forestale cantonale competente seleziona i popolamenti forestali da cui p…
Link diretto
Art. 22 – Importazione e esportazioneArt. 22 Importazione e esportazione 1 L’importazione di materiale di riproduzione forestale soggiace all’autorizzazione dell’UFAM. 2 L’autorizzazione è rilasciata se: a. il materiale di riproduzione forestale è idoneo a…
Link diretto
Art. 23 – Gestione aziendaleArt. 23 Gestione aziendale 1 Gli essiccatoi forestali pubblici e privati, i vivai forestali e le aziende commerciali hanno l’obbligo di tenere un registro concernente la provenienza, la lavorazione, la riproduzione, la…
Link diretto
Art. 24 – Disposizioni tecnicheArt. 24 Disposizioni tecniche 1 Il DATEC emana un’ordinanza concernente l’applicazione delle disposizioni della presente sezione. 2 Esso può prevedere la possibilità di importare e di utilizzare a fini scientifici mater…
Link diretto
2Sezione 3: Impiego di Sostanze pericolose per l’ambiente
Art. 25Art. 25 Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della L sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 269…
Articolo attuale
Link diretto
Art. 26 und 27Art. 26 e 27 Abrogati dalla cifra II n. 21 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della L sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU 2005 269…
Link diretto
2Sezione 4: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta
Art. 28 – PrincipiArt. 28 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Principi 1 Per…
Link diretto
Art. 29 – Prevenzione e riparazione dei danni alla forestaArt. 29 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Prevenzione e r…
Link diretto
Art. 30 – Competenze della ConfederazioneArt. 30 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Competenze dell…
Link diretto
2Sezione 5: Danni causati dalla selvaggina
Art. 31Art. 31 1 Se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione. 2 Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedime…
Link diretto
1Capitolo 5: Formazione e documenti di base
2Sezione 1: Formazione e formazione continua
Art. 32 – Formazione e formazione continua sul piano teorico e praticoArt. 32 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3215). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3215). Formazione e fo…
Link diretto
Art. 33 – Personale forestaleArt. 33 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5047). Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 19 nov. 2003 sulla fo…
Link diretto
Art. 34 – Sicurezza sul lavoroArt. 34 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Sicurezza sul l…
Link diretto
Art. 35 – Coordinazione e documentazioneArt. 35 Coordinazione e documentazione 1 ... Abrogato dalla cifra I n. 7.4 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). Abrogato dalla cifra I n. 7.…
Link diretto
2Sezione 2: ...
Art. 36 und 37Art. 36 e 37 Abrogati dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3215). Abrogati dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3215).
Link diretto
2Sezione 3: Rilevamenti
Art. 37aArt. 37a Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). 1 L’UFAM è com…
Link diretto
2Sezione 4: Promozione del legno
Art. 37b – Vendita e utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibileArt. 37b Vendita e utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile 1 La vendita e l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile sono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovrazienda…
Link diretto
Art. 37c – Utilizzazione del legno per costruzioni e impianti della ConfederazioneArt. 37c Utilizzazione del legno per costruzioni e impianti della Confederazione 1 L’ideazione, la pianificazione, l’edificazione e l’esercizio di costruzioni e impianti della Confederazione devono tenere conto dell’obi…
Link diretto
1Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d’investimento) e indennità
2Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 38Art. 38 Gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione sono accordati soltanto se: a. i provvedimenti sono conformi alla pianificazione forestale; b. i provvedimenti sono necessari e appropriati; c. i provvedi…
Link diretto
Art. 38a – Costi computabiliArt. 38a Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019 (RU 2015 427). Nuovo testo giusta l’a…
Link diretto
2Sezione 2: Provvedimenti
Art. 39 – Protezione da catastrofi naturaliArt. 39 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione de…
Link diretto
Art. 40 – Foresta di protezioneArt. 40 Foresta di protezione Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016…
Link diretto
Art. 40a – Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezioneArt. 40a Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 20…
Link diretto
Art. 40b – Indennità per costiArt. 40b Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Indennità per costi 1 Un…
Link diretto
Art. 41 – Diversità biologica nella forestaArt. 41 Diversità biologica nella foresta Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che cont…
Link diretto
Art. 42Art. 42 Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).
Link diretto
Art. 43 – Gestione forestaleArt. 43 Gestione forestale Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la r…
Link diretto
Art. 44 – Promovimento della formazione professionaleArt. 44 Promovimento della formazione professionale 1 ... Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215). Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° g…
Link diretto
Art. 45 – Ricerca e sviluppoArt. 45 Ricerca e sviluppo 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante. 2 Essa può acco…
Link diretto
2Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari globali
Art. 46 – DomandaArt. 46 Domanda 1 Il Cantone presenta la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all’UFAM. 2 La domanda contiene informazioni concernenti: a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. i provvedimenti che sa…
Link diretto
Art. 47 – Accordo programmaticoArt. 47 Accordo programmatico 1 L’UFAM stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale competente. 2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare: a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiung…
Link diretto
Art. 48 – PagamentoArt. 48 Pagamento Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.
Link diretto
Art. 49 – Rendicontazione e controlloArt. 49 Rendicontazione e controllo 1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego dei sussidi globali. 2 L’UFAM controlla a campione: a. l’esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi…
Link diretto
Art. 50 – Adempimento parziale e sottrazione allo scopoArt. 50 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone: a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 49 cpv. 1); b.…
Link diretto
2Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso
Art. 51 – DomandeArt. 51 Domande 1 Le domande di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso senza la partecipazione del Cantone devono essere presentate all’UFAM, tutte le altre al Cantone. 2 Il Cantone esamina le domande presentateg…
Link diretto
Art. 52 – Concessione e pagamento dei sussidiArt. 52 Concessione e pagamento dei sussidi 1 L’UFAM fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il beneficiario del sussidio. 2 L’UFAM paga i sussi…
Link diretto
Art. 53 – Adempimento parziale o sottrazione allo scopoArt. 53 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo 1 Se, nonostante un’intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo parziale, le inde…
Link diretto
Art. 54 – Rendicontazione e controlloArt. 54 Rendicontazione e controllo Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 49.
Link diretto
1Capitolo 7: Crediti d’investimento
Art. 60 – CondizioniArt. 60 Condizioni 1 Crediti d’investimento sono concessi se: a. l’investimento è necessario e idoneo alla protezione da catastrofi naturali o alla cura e all’utilizzazione della foresta; e b. la situazione finanziaria…
Link diretto
Art. 61 – Crediti federaliArt. 61 Crediti federali 1 L’UFAM concede mutui globali al Cantone per il versamento di crediti d’investimento. Tali mutui sono senza interessi e limitati alla durata di 20 anni. 2 Il Cantone notifica annualmente all’UF…
Link diretto
Art. 62 – DomandeArt. 62 Domande 1 Le domande di crediti d’investimento sono presentate al Cantone. 2 Alla domanda si allegano: a. il piano generale di gestione; b. il conto di gestione; c. la ricapitolazione della situazione finanziari…
Link diretto
Art. 63 – Importo dei crediti ed interessiArt. 63 Importo dei crediti ed interessi 1 I crediti d’investimento sono concessi: a. come crediti di costruzione sino a concorrenza dell’80 per cento dei costi di costruzione; b. Nuovo testo giusta la cifra I n. 21 del…
Link diretto
Art. 64 – Durata, rimborso e domanda di restituzioneArt. 64 Durata, rimborso e domanda di restituzione 1 I crediti d’investimento sono concessi per una durata massima di 20 anni. 2 Le rate d’ammortamento sono stabilite secondo il genere di provvedimenti e in considerazio…
Link diretto
1Capitolo 8: Disposizioni finali
2Sezione 1: Esecuzione
Art. 65 – Esecuzione da parte della ConfederazioneArt. 65 Esecuzione da parte della Confederazione 1 Il DATEC è autorizzato a svolgere autonomamente le pratiche concernenti l’esecuzione della LFo. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decision…
Link diretto
Art. 66 – Esecuzione da parte dei CantoniArt. 66 Esecuzione da parte dei Cantoni 1 I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione della LFo e della presente ordinanza entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge. 2 Essi comunicano all’UFAM le disposizi…
Link diretto
Art. 66a – GeoinformazioneArt. 66a Introdotto dall’all. 2 n. 13 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809). Introdotto dall’all. 2 n. 13 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1…
Link diretto
2Sezione 2: Diritto previgente; abrogazione e modificazione
Art. 67 – AbrogazioniArt. 67 Abrogazioni Sono abrogati: a. l’ordinanza del 1° ottobre 1965 [RU 1965 862; 1971 1192; 1977 cifra I n. 18.1; 1985 670 cifra I n. 3, 685 cifra I n. 6, 2022] concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla…
Link diretto
Art. 68 – ModificazioniArt. 68 Modificazioni ... Le mod. possono essere consultate alla RU 1992 2538. Le mod. possono essere consultate alla RU 1992 2538.
Link diretto
2Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 69Art. 69 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993, ad eccezione degli articoli 60 a 64 e 67 lettera f. 2 Gli articoli 60 a 64 e 67 lettera f entrano in vigore il 1° gennaio 1994.
Link diretto
Art. 70 – Disposizione transitoriaArt. 70 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 450). Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d’…
Link diretto
Disposizioni finali e transitorie2
Disposizione transitoria della modifica del 2 febbraio 2000Le domande di dissodamento per le opere di competenza cantonale, pendenti il 1° gennaio 2000, sono giudicate in base al diritto previgente.Link diretto
Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 20161 Invece dei criteri di cui all’articolo 40 a capoverso 1, l’ammontare delle indennità destinate a provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2028…Link diretto
Allegati1
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Confronta i limiti
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Stato
–
Ultimo snapshot RUG
–
Versione dell’articolo
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 25 Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della L sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695). Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abrogazione
- SR-Nummer
- SR 921.01
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.11.1992
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale