Sono abrogati:
l’ordinanza del 1° ottobre 1965103 concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste;
l’ordinanza del 23 maggio 1973104 concernente l’eleggibilità dei funzionari forestali superiori;
l’ordinanza del 28 novembre 1988105 sui provvedimenti straordinari per la conservazione della foresta;
gli articoli 2–5 dell’ordinanza del 16 ottobre 1956106 sulla protezione delle foreste;
il decreto del Consiglio federale del 16 ottobre 1956107 concernente la provenienza e l’utilizzazione delle sementi forestali e delle piante forestali;
l’ordinanza del 22 giugno 1970108 sui crediti forestali d’investimento nelle regioni di montagna.