Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 13 Formazione 1 I Cantoni provvedono alla formazione di base dei guardiacaccia. 2 L’UFAM indice corsi di perfezionamento per le esigenze particolari delle bandite. Sezione 5: Guardiacaccia