Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni incombono ai Cantoni.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200520 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200921 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.22
Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 201223 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200524 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 20 giugno 201425 sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 196626 sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.27