In deroga agli articoli 1–2a della presente ordinanza e agli articoli 23 capoverso 1 lettere a–d e 100 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 200814 sulla protezione degli animali (OPAn), i Cantoni possono15 effettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all’allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.
Art. 3 – Catture speciali
Art. 313
Catture speciali
- 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).
- 14 RS 455.1
- 15 Nuovo testo della prima parte del per. giusta l’all. 6 n. II 4 dell’O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20082985).
- Contesto dell’atto
- SR 923.01 · OLFP · Ordinanza · Consolidation: 923.01 - 2021-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 1: Protezione e utilizzazione di gamberi e pesci
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2021
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Art. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951). Catture speciali In deroga agli articoli 1–2a della presente ordinanza e agli articoli 23 capoverso 1 l
- SR-Nummer
- SR 923.01
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 24.11.1993
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale