Allegato 2
(art. 8 cpv. 1)
Marchio Pi
Le dimensioni del seguente marchio Pi sono definite nell’articolo 15 della direttiva 2010/35/UE33. L’immagine ha carattere informativo.
Il marchio Pi deve essere apposto in maniera visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
Il marchio Pi deve essere apposto prima dell’immissione in commercio o della messa a disposizione delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
Il marchio Pi deve essere seguito dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che è responsabile per il controllo e la prova iniziali.
Il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità deve essere apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
Il marchio con la data del controllo periodico o, se del caso, del controllo intermedio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità responsabile del controllo periodico.