Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 199913 sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.
I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016.
I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza.
L’articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati.