Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori10:
installatori, articolo 7;
fabbricanti, articolo 8;
rappresentanti autorizzati, articolo 9;
importatori, articolo 10;
distributori, articolo 11.
L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori.
L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.