Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti da costruzione o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
Art. 31 – Obbligo del segreto
Art. 31
Obbligo del segreto
- Percorso della struttura
- Sezione 8: Esecuzione, finanziamento e tutela giurisdizionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
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Art. 31 Obbligo del segreto Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti da costruzione o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. Sezione 8: Esecuzione, finanziamento e tutela giurisdizio
- SR-Nummer
- SR 933.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.03.2014
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale