L’autorità federale competente organizza la prova attitudinale in modo tale da permettere di iniziare la prestazione di servizi entro il mese successivo alla decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b.
Essa informa in tempo utile l’autorità cantonale competente in merito al superamento della prova.
Il mancato superamento della prova attitudinale viene comunicato al prestatore dall’autorità federale competente entro il mese successivo alla decisione secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b. L’autorità federale competente offre al prestatore la possibilità di ripetere la prova attitudinale il più presto possibile.
Il definitivo mancato superamento della prova attitudinale è comunicato all’autorità competente del Cantone nel quale la prestazione di servizi sarebbe stata effettuata per la prima volta.