Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge federale del 13 dicembre 199611 sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 199612 sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 22 marzo 200213 sugli embarghi, le autorità interessate determinano l’autorità incaricata del coordinamento delle procedure.
L’autorità incaricata del coordinamento si accerta che le procedure si svolgano nel modo più semplice possibile e garantisce che gli esiti delle stesse siano comunicati all’impresa entro i termini legali.