I dati del registro necessari per l’attribuzione e l’utilizzo del numero d’identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 201014 sul numero d’identificazione delle imprese sono inoltre comunicati all’Ufficio federale di statistica.
Art. 10a – Notifica
Art. 10a13
Notifica
- 13 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4989; FF 2009 6817).
- 14 RS 431.03
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Libera circolazione intercantonale e registro cantonale degli avvocati
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2025
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Art. 10a Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4989; FF 2009 6817). Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4989;
- SR-Nummer
- SR 935.61
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.06.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale