Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’interessato:
ammonirlo;
autorizzare l’IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti.
Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero.
Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione nonché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.