La presente ordinanza disciplina:
i requisiti posti a un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB);
l’esame federale per consulenti in brevetti e il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 6–8 LCB);
i requisiti posti a un’attività pratica, nonché il riconoscimento di esperienze professionali acquisite all’estero (art. 9 LCB);
il registro dei consulenti in brevetti (art. 11–15 LCB).