Chi intende iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti è tenuto a presentare all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI):
le informazioni di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b, c ed eventualmente d LCB; e
i seguenti documenti:
il documento attestante il superamento dell’esame federale per consulenti in brevetti, o
la decisione della commissione d’esame concernente il riconoscimento dell’esame estero per consulenti in brevetti e, se del caso, il superamento dell’esame d’idoneità secondo gli articoli 23 capoverso 2 e 26 capoverso 5, oppure la prova dell’adempimento delle condizioni secondo l’articolo 23 capoverso 3.
La domanda d’iscrizione è presa in considerazione solo se l’emolumento d’iscrizione è versato entro il termine prescritto dall’IPI.
L’IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.
L’IPI respinge la domanda se il richiedente non soddisfa i requisiti per l’iscrizione nel registro. L’emolumento d’iscrizione non è rimborsato.