I bachelor, i master, i diplomi universitari o le licenze in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso scuole universitarie ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’8 ottobre 19996 sull’aiuto alle università sono riconosciuti quali diplomi universitari svizzeri in virtù dell’articolo 4 LCB, anche se al momento dell’esame la scuola universitaria non era accreditata.
Art. 36 – Diplomi universitari
Art. 36
Diplomi universitari
- Contesto dell’atto
- SR 935.621 · OCBr · Ordinanza · Consolidation: 935.621 - 2013-01-01
- Percorso della struttura
- Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni transitorie
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2013
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Art. 36 Diplomi universitari I bachelor, i master, i diplomi universitari o le licenze in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso scuole universitarie ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’8 ottobre 1999RS 414.20 sull’aiuto alle università sono riconosciuti quali diplomi universitari
- SR-Nummer
- SR 935.621
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 11.05.2011
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale