La presente ordinanza definisce, per i cicli di perfezionamento nei settori specialistici della psicologia secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b della legge del 18 marzo 20112 sulle professioni psicologiche (LPPsi):
l’entità;
gli standard di qualità per l’accreditamento;
i dettagli della procedura di accreditamento.