La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.
Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l’articolo 8.7
Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue:
il 90 per cento è attribuito per un quinto al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili; un terzo dell’importo rimanente del 90 per cento del controvalore è attribuito alla Confederazione e due terzi ai Cantoni;
il 10 per cento è attribuito alla Banca nazionale svizzera per l’adempimento dell’obbligo di cambio di cui al capoverso 3.8