In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, sono tollerati i seguenti errori massimi:
per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 2, 3, 6 e 7, quelli definiti negli allegati 1, 2, 5 e 6 della presente ordinanza;
per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 4 e 6a, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti rispettivamente negli allegati 3 e 5adella presente ordinanza;
per gli impianti di misurazione del legno tondo di cui alla sezione 5, gli errori massimi tollerati corrispondono a una volta e mezzo quelli definiti nell’allegato 4 della presente ordinanza.