Fatto salvo il capoverso 2, i Cantoni controllano il rispetto della presente ordinanza. Designano l’autorità competente.
L’Istituto federale di metrologia è competente nei seguenti settori parziali:
controlla le bottiglie impiegate come recipienti di misura presso i fabbricanti svizzeri;
controlla gli imballaggi preconfezionati e i punti di vendita pubblici nella misura in cui il DFGP lo preveda nell’ambito del programma di cui al capoverso 4.
L’Istituto federale di metrologia sorveglia l’attività di controllo dei Cantoni.
Il DFGP elabora annualmente un programma con i punti fondamentali su cui vertono i controlli e l’attività di vigilanza dell’Istituto federale di metrologia. Quest’ultimo stila un rapporto sull’attuazione del programma e sull’attività dei Cantoni.
Su richiesta dell’Istituto federale di metrologia, gli uffici doganali possono collaborare al controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura.