Nella vendita di merce sfusa la quantità è misurata mediante strumenti di misurazione conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200610 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Se presente, il consumatore deve poter osservare il processo di misurazione o effettuarlo da sé.11
Il DFGP può prevedere eccezioni, in particolare per la merce solitamente venduta al pezzo.