Le autorizzazioni all’esercizio di un laboratorio di verificazione rilasciate in virtù del diritto previgente conservano validità:
fino al decorrere del termine ivi previsto, qualora questo sia successivo al 31 dicembre 2012;
fino al 31 dicembre 2013, qualora la scadenza dell’autorizzazione sia precedente o uguale al 31 dicembre 2012; fanno eccezione i casi di cui al capoverso 3.
Il prolungamento delle autorizzazioni oltre la data di scadenza di cui al capoverso 1 è retto dall’articolo 22 capoverso 4.
L’autorizzazione non è prolungabile ai sensi del capoverso 1 lettera b per quei laboratori di verificazione che sono stati autorizzati dall’Ufficio federale di metrologia con scadenza precedente o uguale al 31 dicembre 2012 nell’ambito dell’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 febbraio 200620 sui laboratori di verificazione.