Il Consiglio federale può decidere la costituzione di riserve per il finanziamento di investimenti futuri.
Art. 20 – Riserve
Confronta i limiti
Art. 20
Riserve
- Contesto dell’atto
- SR 941.27 · LIFM · Legge federale · Consolidation: 941.27 - 2013-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 4: Finanze
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2013
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Confronta i limiti
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Stato
–
Ultimo snapshot RUG
–
Versione dell’articolo
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 20 Riserve Il Consiglio federale può decidere la costituzione di riserve per il finanziamento di investimenti futuri. Sezione 4: Finanze
- SR-Nummer
- SR 941.27
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 17.06.2011
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale