Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall’Ufficio centrale con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 56e – Inosservanza di decisioni dell’Ufficio centrale
Art. 56e92
- 92 Introdotto dall’all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2023
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Art. 56e Introdotto dall’all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). Introdotto dall’all. 1 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una d
- SR-Nummer
- SR 941.31
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.06.1933
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale