Quando la finitura o la pulitura d’un lavoro abbia cancellato o deteriorato un marchio, si dovrà domandare all’ufficio di controllo che l’ha apposto che proceda a una nuova marchiatura.
Se è provato che i pezzi che si presentano per una nuova marchiatura sono già stati marchiati, si procederà alla marchiatura senza saggiarli un’altra volta. In mancanza di questa prova, dovrà essere fatto un nuovo saggio.
Sono applicabili per analogia le prescrizioni degli articoli 84 a 120.
Per la nuova marchiatura senza saggio non si riscuote alcuna tassa.