Trattamento di dati nell’ambito della vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari
L’Ufficio centrale tratta dati, compresi i dati personali, nell’ambito della vigilanza ai sensi dell’articolo 12 lettera bter LRD55 e dell’articolo 42ter della legge.
Questi dati sono trattati per gli scopi seguenti:
controllo degli assoggettati alla vigilanza;
esercizio della vigilanza;
conduzione di un procedimento;
verifica della garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;
assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.
L’Ufficio centrale tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza.